SI, I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualità di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi (art. 14, comma 1 Decreto Legislativo 210/2021.
In particolare i clienti attivi (art. 14):
possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata ovvero mediante comunità energetiche (comma 2, lettera a);
hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica (lettera b);
hanno il diritto di prendere parte a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica (lettera c);
possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi (lettera d);
sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema (lettera e);
sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilità a soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 (lettera f)
Se dispongono di impianti di stoccaggio, hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purché assicurino una misurazione adeguata e non possono essere assoggettati a una duplicità di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi. Non possono altresì ssere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente.
I membri o soci delle comunità energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi inclusi la Comunità stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo.