È un contributo in conto capitale, finanziato nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, per le spese sostenute per realizzare impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, da inserire all'interno delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile o di Gruppo di autoconsumatori in Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Le richieste dovranno essere presentate dal soggetto Beneficiario in possesso dei requisiti previsti dalle Regole Operative esclusivamente per via telematica, tramite il Portale del GSE, che è aperto dall'8 aprile 2024 alle ore 17:00 e che si chiuderà il 31 marzo 2025 alle ore 18:00, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro che verrà comunicato sul sito del GSE.
L“Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello è stato pubblicato con Decreto del Capo del Dipartimento Energia del MASE n. 141 del 5 aprile 2024,
L'avviso riguarda la richiesta dei contributi in conto capitale per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile o di Gruppo di autoconsumatori in Comuni con meno di 5.000 abitanti.
I contributi sono finanziati nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
Le richieste dovranno essere presentate da un soggetto Beneficiario in possesso dei requisiti previsti dalle Regole Operative del GSE esclusivamente per via telematica, tramite il Portale del GSE, aperto a aprtire dall'8 aprile 2024 alle ore 17:00 e che si chiuderà il 31 marzo 2025 alle ore 18:00, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro, che verrà comunicato sul sito del GSE.
Allegati:
L'attuale dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a € 2.2 miliardi.
Sono i soggetti che sostengono 'investimento. Per le CER tali soggetti devono essere le stesse CER o loro membri/soci.
Gli impianti, per essere finanziabili, devono:
essere realizzati tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
avere potenza non superiore a 1 mW;
disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell’impianto, ove previsto;
disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto (iter di connessione ordinario non semplificato);
essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;
rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C delle Regole Operative;
essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B delle Regole Operative
Le richieste possono essere presentate fino al 31 marzo 2025 alle ore 18:00, data improrogabile di chiusura dello sportello. Tale chiusura potrà essere anticipata alla data di esaurimento delle risorse complessive disponibili, pari a 2.200.000.000 euro.
Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile.
Il contributo in conto capitale spettante al Soggetto beneficiario (anticipazione, quota intermedia e saldo) sarà erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valle delle verifiche di propria competenza, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal soggetto Beneficiario per la realizzazione del progetto. Una spesa per essere considerata ammissibile deve in primo luogo risultare coerente con le finalità previste dall’intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l’Investimento PNRR di riferimento.
Sono ammissibili, ai sensi del decreto, le seguenti spese:
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo,
acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
connessione alla rete elettrica nazionale;
studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
direzioni lavori, sicurezza;
collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Inoltre sussistono i seguenti vincoli:
Le spese di cui agli ultimi quattro punti (alle lettere da 6. a 9.) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Gli impianti di potenza superiore a 1000 kW non sono finanziabili con questo avviso.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
tutte le spese dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario
dovranno essere comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale
sono ammesse solo le spese quietanziate successivamente alla data di avvio lavori - che a sua volta deve essere successiv alla data di invio della domanda di accesso al contributo PNRR - ed entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
Le fatture attestanti i costi sostenuti, oltre a riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, devono essere caratterizzate dai seguenti elementi atti a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato:
gli estremi identificativi (partita IVA, CF) del soggetto Beneficiario che effettua il pagamento;
gli estremi identificativi del soggetto che emette la fattura (denominazione sociale, CF o partita IVA, indirizzo, sede, IBAN, etc.);
il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;
il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
la dicitura “Progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2.- I1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo - Iniziativa Next Generation EU”;
la descrizione della tipologia d’intervento alla quale si riferiscono gli importi (a titolo esemplificativo: progettazione, direzione lavori, collaudi, costi di connessione, acquisto e posa in opera).
I giustificativi dei pagamenti effettuati (ricevute dei bonifici), devono riportare nella causale:
il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;
il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
il riferimento al numero e alla data della fattura;
se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la Partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento.
I contributi del PNRR sono cumulabili:
con altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea. La somma tra i contributi già ricevuti e quelli ottenibili con la domanda non può superare il 40% dei costi ammissibili.
i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
I contributi del PNRR non sono cumulabili:
incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante per l'autoconsumo diffuso;
superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
detrazioni fiscali con aliquote ordinarie
altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.
Il "doppio finanziamento" si riferisce alla situazione in cui un'unica spesa sostenuta per realizzare un progetto del PNRR viene coperta da più fonti di finanziamento dell'Unione Europea. Il PNRR, essendo uno strumento orientato ai risultati, vieta espressamente questa pratica.
In particolare Il PNRR vieta due tipi di doppio finanziamento:
Doppio finanziamento dei costi: Un beneficiario finale non può ricevere finanziamenti per coprire gli stessi costi sia dal PNRR che da altri programmi/strumenti dell'Unione Europea (es. Fondi Strutturali Europei).
Doppio finanziamento dell'intervento: È vietato cofinanziare un intervento del PNRR, entro i limiti del cumulo consentito, con altri fondi dell'Unione Europea. Ciò significa che lo Stato membro non può ricevere un sostegno per lo stesso intervento da due diverse fonti di finanziamento dell'UE.
È importante evitare doppi finanziamenti, in quanto se questo viene rilevato l'Unione Europea può richiedere la restituzione dei fondi erogati indebitamente ed erogare sanzioni per i soggetti responsabili.
Per ridurre i rischi di "doppio finanziamento" è opportuno:
Definire chiaramente le fonti di finanziamento per ogni progetto del PNRR, verificando la compatibilità con le regole europee.
Implementare sistemi di controllo interni ed esterni per monitorare l'utilizzo dei fondi e prevenire irregolarità.
Fornire ai soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR informazioni chiare e complete sul divieto di doppio finanziamento e sulle relative procedure.
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto Beneficiario avente i requisiti previsti nelle Regole Operative esclusivamente per via telematica tramite il Portale informatico del GSE.
Per le comunità energetiche rinnovabili, tale soggetto deve essere o la comunità stessa oppure un suo membro/socio. cliente finale o produttore, per cui non ricorrano cause di esclusione specificate nelle regole operative nel paragrafo 1.2.1.1. Parte II.
Il Titolare Effettivo, come definito dall'articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, detengono la proprietà o il controllo di un ente/società beneficiario dei fondi PNRR.
L'identificazione avviene seguendo questi criteri generali:
Proprietà diretta o indiretta: Si considera Titolare Effettivo chi detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25% del capitale societario.
Controllo: Se l'analisi della proprietà non è sufficiente, si considera Titolare Effettivo chi detiene il controllo dell'ente/società, ad esempio tramite la maggioranza dei voti in assemblea o vincoli contrattuali che garantiscono un'influenza dominante.
Poteri di rappresentanza: Se i criteri precedenti non consentono di individuare il Titolare Effettivo, si considerano tali le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente/società.
Ogni Titolare Effettivo deve fornire una dichiarazione che attesti l'assenza di conflitti di interesse.
l conflitto di interesse si verifica quando il Titolare Effettivo si trova in una situazione che potrebbe potenzialmente influenzare la sua capacità di agire in modo imparziale e nell'interesse esclusivo del progetto PNRR.
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al contributo PNRR riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.
Il beneficiario dovrà, comunque, conservare e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all’atto della richiesta di accesso al beneficio.
Dopo il ricevimento della domanda, il GSE ha 90 giorni di tempo per rispondere.
La risposta può essere di due tipi.
Risultanza dell’istruttoria. Nel caso in cui dalle risultanze dell’istruttoria emerga la sussistenza dei requisiti, il GSE comunica l’ammontare dei contributi massimi che potranno essere riconosciuti e le principali caratteristiche tecniche dell’impianto/UP (potenza, POD, etc.) nonché il codice CUP assegnato al progetto;
Richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta rispetto a quanto previsto dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative.
Il GSE conclude l’istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario.
Il GSE quindi trasferisce al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione di ammissione al contributo che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Dopo la registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell’atto d’obbligo.
Il GSE, attraverso il Portale, con modalità operative che renderà note, metterà a disposizione l’atto d’obbligo che il Soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere.
Il soggetto Beneficiario è tenuto a:
concludere gli interventi entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
comunicare la data di avvio lavori del progetto;
adottare misure finalizzate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241,
in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
rispettare l’obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all’agevolazione di cui al presente Avviso;
assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto descritto nelle procedure Si.Ge.Co. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;
garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, ovvero il GSE, sull'avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal GSE;
consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi;
rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di stato;
rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea.
Entro 30 giorni dall’avvio dei lavori i soggetti Beneficiari dovranno comunicare attraverso il Portale informatico del GSE,secondo modalità che verranno rese note dal GSE, la data dell’avvenuto avvio dei lavori.
In seguito al rilascio dell’Atto di concessione da parte del MASE e alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo sul portale informatico GSE, il soggetto Beneficiario può richiedere, attraverso il Portale informatico del GSE il contributo in conto capitale, scegliendo tra le seguenti modalità:.
In un'unica soluzione, con saldo del 100% dei contributi, da richiedere dopo l'entrata in esercizio dell'impianto e dopo aver sostenuto e rendicontato il 100% delle spese ammissibili e solo al termine dell’istruttoria e della stipula del contratto per l‘accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione nell'ambito della quale è ricompreso l’impianto per il quale è richiesto il contributo.
In due soluzioni (tre per impianti con potenza superiore a 200 kW), secondo le seguenti modalità:
un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'atto di concessione, a fronte di una una fideiussione, a copertura del 100% della quota richiesta e la comunicazione formale di un conto corrente dedicato.
una quota intermedia (solo per impianti di potenza superiore a 200 kW): può essere richiesta solo dopo aver sostenuto e rendicontato il 40% delle spese ammissibili e dopo aver comunicato la data di avvio del progetto.
una quota a saldo, da richiedere dopo l'entrata in esercizio dell'impianto e dopo aver sostenuto e rendicontato il 100% delle spese ammissibili e solo al termine dell’istruttoria e della stipula del contratto per l‘accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione nell'ambito della quale è ricompreso l’impianto per il quale è richiesto il contributo
Il termine ultimo per l’invio della domanda di rimborso a saldo è fissato al 31 agosto 2026.