Una Comunità Energetica è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità o dalla comunità stessa.
In una Comunità Energetica l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
Le comunità energetiche sono promosse dalla Direttiva Europea sul Mercato Elettrico, recepita dal Decreto Legislativo 210 del 2021.
Le Comunità Energetiche che condividono esclusivamente energie elettrica rinnovabile sono denominate Comunità Energetiche Rinnovabili o CER e sono soggette ai vincoli ed agli incentivi stabiliti dal Decreto Legislativo 199 del 2021.
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.
Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) o anche prima, purchè nei limiti del 30% della potenza complessiva degli impianti della comunità. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Per le CER sono previsti diverse forme di incentivi sull’energia autoconsumata:
Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia.
Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.
La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh ;
Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo è calcolato annualmente da ARERA, e vale circa 8-10 €/MWh.
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR..
Sono ammissibili le seguenti spese:
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software ● opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
connessione alla rete elettrica nazionale
studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
direzione lavori e sicurezza
collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Ai fini dei contributi PNRR, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
Il cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni:
produzione di energia elettrica per il proprio consumo
accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta
partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.
Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti.
SI, I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualità di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi (art. 14, comma 1 Decreto Legislativo 210/2021.
In particolare i clienti attivi (art. 14):
possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata ovvero mediante comunità energetiche (comma 2, lettera a);
hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica (lettera b);
hanno il diritto di prendere parte a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica (lettera c);
possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi (lettera d);
sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema (lettera e);
sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilità a soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 (lettera f)
Se dispongono di impianti di stoccaggio, hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purché assicurino una misurazione adeguata e non possono essere assoggettati a una duplicità di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi. Non possono altresì ssere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente.
I membri o soci delle comunità energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi inclusi la Comunità stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo..
SI, i membri delle comunità energetiche possono condividere l'energia elettrica auto-prodotta all'interno di ciascuna zona di mercato elettrico.
La condivisione dell'energia elettrica può avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione.
Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunità, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica è stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa.
Le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. La comunità, in qualità di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, è tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario.
I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalità da questa definite.
L'energia elettrica condivisa è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione. L’energia elettrica condivisa può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione/unità di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità diproduzione entrati prima in esercizio;
L'energia elettrica autoconsumata è, per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria. L’energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione/unità di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione entrati prima in esercizio;
e è l’energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto ministeriale n. 414 del 7 dicembre 2023.
Si, sono obbligati. L'art. 9 del Decreto Legislatio 210 del 2021 (Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente) stabilisce che:
L'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonché la capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei clienti finali (comma 1).
il consumo effettivo di energia elettrica deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo d'uso assicurando la coerenza delle modalità di rilevazione tra le due grandezze dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete e prevedendo la medesima granularità e frequenza.
I dati rilevati sull'energia elettrica immessa in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri e per il medesimo arco temporale previsti per i dati relativi all'energia elettrica prelevata. I dati sui consumi storici convalidati devono essere resi accessibili e visualizzabili ai clienti finali, in modo facile e sicuro, su loro richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono resi accessibili ai clienti finali in modo facile e sicuro e senza costi aggiuntivi, attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi (comma 1, lettera a);
se il cliente finale lo richiede, i dati sull'energia elettrica immessa nella rete e sul consumo sono messi a disposizione, in conformità agli atti di esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2019/944/Ue, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile, così da consentire il raffronto tra offerte comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi (comma 1, lettera f);
Nelle more dell'attuazione degli interventi pianificati ai sensi dei commi precedenti, i clienti finali hanno comunque diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal cliente finale presenta gli stessi requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e assicura l'interoperabilità. Il cliente finale che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilità, e i realistici vantaggi del contatore, nonché i costi a suo carico. Il contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro mesi (comma 5).
La normativa vigente definisce l'impresa elettrica come "ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni" (art. 2, comma 25 terdecies del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica),come modificato dall'articolo 2, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 210 del 2021.
Di regola una comunità energetica svolge una o più di queste funzioni, pertanto ai sensi di tale normativa è considerata una impresa elettrica
Sì, è possibile costituire una CER che, nel rispetto dei principi fissati all'art. 31 del decreto legislativo 199/21, operi a livello nazionale. Affinché una CER nazionale possa valorizzare l'autoconsumo diffuso, deve individuare al suo interno configurazioni sottese alla medesima cabina primaria.
Con riferimento a ciascuna di esse viene calcolata la quantità di energia oggetto dell'autoconsumo diffuso e viene erogato il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, come definito da ARERA nel Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso – TIAD e, se spettante, l'incentivo, come definito dal DM 7 dicembre 2023 n. 414. AI fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso, da parte del GSE, finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia autoconsumata e di quella incentivata, per ciascuna configurazione dovrà essere pertanto presentata una richiesta di accesso, nel rispetto di quanto previsto all'art. 31 del decreto legislativo 199/21e dal citato TIAD.
(fonte, FAQ GSE)
La normativa ed il TIAD definiscono una configurazione CER (Comunità Energetica Rinnovabile) come il soggetto che condivide energia a livello di zona di mercato. In particolare:
l'articolo 3, comma 4, lettera a) del TIAD specifica che la configurazione CER, ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, è formata da "clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato".
l'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 199/21, specifica che l'energia può essere condivisa all'interno della stessa zona di mercato.
Tuttavia tale energia condivisa, non viene incentivata e non viene considerata dal GSE, ma può essere calcolata e può essere valorizzata sul mercato elettrico attraverso accordi con grossisti/trader.
Essendo gli incentivi calcolati per ogni cabina primaria. Il GSE consente la registrazioni delle configurazioni di comunità energetiche formate da gruppi di membri e di impianti localizzati in una stessa cabina primaria, con l'unica finalità di calcolare ed erogare gli incentivi previsti.
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.