Si, sono obbligati. L'art. 9 del Decreto Legislatio 210 del 2021 (Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente) stabilisce che:
L'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonché la capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei clienti finali (comma 1).
il consumo effettivo di energia elettrica deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo d'uso assicurando la coerenza delle modalità di rilevazione tra le due grandezze dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete e prevedendo la medesima granularità e frequenza.
I dati rilevati sull'energia elettrica immessa in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri e per il medesimo arco temporale previsti per i dati relativi all'energia elettrica prelevata. I dati sui consumi storici convalidati devono essere resi accessibili e visualizzabili ai clienti finali, in modo facile e sicuro, su loro richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono resi accessibili ai clienti finali in modo facile e sicuro e senza costi aggiuntivi, attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi (comma 1, lettera a);
se il cliente finale lo richiede, i dati sull'energia elettrica immessa nella rete e sul consumo sono messi a disposizione, in conformità agli atti di esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2019/944/Ue, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile, così da consentire il raffronto tra offerte comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi (comma 1, lettera f);
Nelle more dell'attuazione degli interventi pianificati ai sensi dei commi precedenti, i clienti finali hanno comunque diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal cliente finale presenta gli stessi requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e assicura l'interoperabilità. Il cliente finale che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilità, e i realistici vantaggi del contatore, nonché i costi a suo carico. Il contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro mesi (comma 5).