La normativa ed il TIAD definiscono una configurazione CER (Comunità Energetica Rinnovabile) come il soggetto che condivide energia a livello di zona di mercato. In particolare:
l'articolo 3, comma 4, lettera a) del TIAD specifica che la configurazione CER, ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, è formata da "clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato".
l'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 199/21, specifica che l'energia può essere condivisa all'interno della stessa zona di mercato.
Tuttavia tale energia condivisa, non viene incentivata e non viene considerata dal GSE, ma può essere calcolata e può essere valorizzata sul mercato elettrico attraverso accordi con grossisti/trader.
Essendo gli incentivi calcolati per ogni cabina primaria. Il GSE consente la registrazioni delle configurazioni di comunità energetiche formate da gruppi di membri e di impianti localizzati in una stessa cabina primaria, con l'unica finalità di calcolare ed erogare gli incentivi previsti.