È possibile solo per le Comunità Energetiche Rinnovabili e per i progetti finananziati con il PNRR.
L'Articolo 20, comma 1-bis del Decreto Legislativo 199 del 15 dicembre 2021, specifica che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita esclusivamente nelle aree giudicate idonee dai Ministeri competenti (politiche agricole e cultura), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata,
Specifica altresì che questi vincoli non si applicano nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Riferimenti:
(Articolo 20, comma 1-bis del Decreto Legislativo 199 del 15 dicembre 2021)