I contributi del PNRR sono cumulabili:
con altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea. La somma tra i contributi già ricevuti e quelli ottenibili con la domanda non può superare il 40% dei costi ammissibili.
i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
I contributi del PNRR non sono cumulabili:
incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante per l'autoconsumo diffuso;
superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
detrazioni fiscali con aliquote ordinarie
altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.